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VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO-CORRELATO PROROGA AL 31 DICEMBRE 2010

 

Il sede di conversione del D.L. 78/2010, è stato approvato un emendamento che proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicazione della norma in materia di stress lavoro-correlato.

Ratio della norma

In linea con l’affermazione, a livello europeo, di una nuova concezione “globale” del benessere sul luogo di lavoro, che prenda in considerazione l’insorgenza di nuovi rischi, tra cui quelli psicosociali, l’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 impone ai datori di lavoro di integrare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori mediante la valutazione specifica dei rischi connessi allo “stress lavoro-correlato”, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004. Il successivo comma 1-bis affida alla Commissione consultiva permanente il compito di elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, aggiungendo che il relativo obbligo decorrerà dall’elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto delle medesime, dal 1° agosto 2010.

Novità

Rispetto alla situazione precedente, emergono due novità:

1) i generici rischi di natura psicosociale sono sostituiti dallo “stress lavoro-correlato”;

2) si fa riferimento ai contenuti del già richiamato accordo europeo tra le parti sociali dell’8 ottobre 2004.

Obiettivo

I rischi da stress lavoro-correlato sono difficili da individuare rispetto ai rischi comuni che possono causare dei danni fisici, per cui può risultare complicato al datore di lavoro eseguire un’attenta e specifica valutazione dei rischi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2020, il fattore di disturbo “depressivo” sarà una delle principali cause di disabilità lavorativa, mentre adesso le malattie legate allo stress, alla depressione e all’ansia rappresentano quasi il 20% dei problemi di salute in ambito lavorativo.

Di cosa si tratta

Nel citato Accordo europeo del 2004, per “stress” si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro; non si tratta di una malattia, ma di una situazione di prolungata tensione, che può ridurre l’efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute. In ambito lavorativo, esso può riguardare qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dal campo di attività e dal tipo di contratto di lavoro, e può essere causato da vari fattori, quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, le carenze nella comunicazione, ecc.

I rischi collegati allo stress-lavoro correlato sono quelli che in letteratura scientifica sono noti come rischi psicosociali: una categoria di rischi non nuova.

Nel passato sono stati noti anche come “fattori di rischio del IV° tipo” o ancora come “rischi trasversali/organizzativi” (così definiti, a suo tempo, dall’Ispesl nelle linee guida emanate per la valutazione dei rischi).

Lo stress-lavoro correlato è l’evento negativo collegato ai rischi psicosociali, che non è un fattore di rischio, ma l’evento/effetto negativo derivante dai fattori di rischio psicosociali che ne sono la causa.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla valutazione dei rischi da lavoro correlato i datori di lavoro che impiegano personale dipendente, lavoratori occasionali o parasubordinati (a progetto, co.co.co.), tirocinanti, associati in partecipazione, ma anche le società prive di personale, in quanto i soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti, con lo scopo di “fotografare” la realtà organizzativa dell’impresa e di quantificare il livello di rischio, definendolo basso, medio o alto.

Valutazione del rischio

Con specifico riferimento alle tecniche di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, nell’attesa delle indicazioni della Commissione consultiva, sono state avanzate diverse proposte metodologiche. Tra di esse, si segnala la guida operativa del Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, approvata nel marzo 2010. Il processo di valutazione in essa previsto – ad opera del datore di lavoro con la partecipazione delle altre figure significative per l’azienda (RSPP, RLS, medico competente, dirigenti, preposti), degli stessi lavoratori e di eventuali consulenti esterni – si articola in due fasi. La prima fase prende in esame elementi oggettivi e articola in due fasi. La prima fase prende in esame elementi oggettivi e verificabili, attraverso l’analisi degli aspetti dell’organizzazione aziendale che (sotto l’aspetto sia del contesto che del contenuto del lavoro) possono rappresentare fonti di stress, nonché dei potenziali indicatori di stress, a livello aziendale e individuale.

Per la valutazione dei rischi psicosociali nelle organizzazioni di lavoro, non essendo concettualmente riconducibili punti di pericolo o fattori di rischio oggettivi, si rendono necessari strumenti di indagine quantitativi e qualitativi caratteristici della ricerca psicosociale attraverso:

un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.);

le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore,

al calore, a sostanze pericolose, ecc.);

la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.);

i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).

Regime sanzionatorio

La legge impone il monitoraggio dello stress lavoro-correlato; nei confronti del datore di lavoro che non abbia integrato la valutazione dei rischi e il relativo documento con la valutazione di tale rischio specifico sono previste sanzione penale in caso adozione di un documento di valutazione dei rischi incompleto, carente della relazione sulla valutazione di “tutti” i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che vanno dall’ammenda da 5 a 15mila euro, all’arresto da 4 a 8 mesi.

Consulenza

Per chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni, lo STUDIO ANSALDI S.R.L. mette a disposizione consulenti esperti che potranno supportare i datori di lavoro a tracciare le linee guida nel processo di valutazione dei rischi che attengono la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

 

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

18/08/2010